Art. 3
In vigore dal 28 dic 1996
1. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento agli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 ottobre 1996
Il Ministro: BERLINGUER Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 209
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1996-10-08;622#art-3