Art. 3

In vigore dal 28 dic 1996
1. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento agli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 ottobre 1996 Il Ministro: BERLINGUER Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1996 Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 209
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1996-10-08;622#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo