Art. 1
In vigore dal 28 dic 1996
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 183, relativa a "Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali";
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista le legge 8 dicembre 1956, n. 1378;
Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 luglio 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 1686/III.6/96 del 17 luglio 1996);
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale ciascuna commissione è nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Essa è composta dal presidente scelto da una terna di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo, proposta dal rettore dell'università sede di esame e da quattro membri da scegliere da quattro terne designate dall'Ordine dei ragionieri e periti commerciali formate da persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo ed a riposo;
b) professionisti iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali con non meno di dieci anni di lodevole esercizio professionale;
c) magistrati di corte d'appello e di cassazione;
d) direttori regionali delle entrate del Ministero delle finanze;
e) direttori di ragioneria provinciale;
f) dirigenti amministrativi di imprese industriali, commerciali, bancarie, assicurative e di servizi.
3. Il rettore e l'ordine professionale competenti forniranno altresi rispettivamente una terna per la scelta del presidente supplente e due terne per la scelta dei membri supplenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1996-10-08;622#art-1