Art. 2

In vigore dal 28 dic 1996
1. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale consistono in due prove scritte ed una prova orale. 2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie: a) materie aziendali: 1) ragioneria generale ed applicata; 2) revisione aziendale; 3) tecnica industriale e commerciale; 4) tecnica bancaria; 5) tecnica professionale; 6) finanza aziendale (gestione finanziaria e calcoli finanziari); b) materie giuridiche: 1) diritto privato; 2) diritto commerciale; 3) diritto fallimentare; 4) diritto tributario; 5) elementi di diritto del lavoro e della previdenza sociale. 3. La scelta dei temi per tali prove scritte deve avvenire immediatamente prima della dettatura per estrazione a sorte fra tre tracce elaborate dalla commissione collegialmente. 4. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dal momento della dettatura dei temi. 5. Per gli elaborati delle prove scritte dovrà essere garantito l'anonimato dei candidati mediante l'obbligo di deposito e di conservazione degli elaborati medesimi in buste chiuse e sigillate non trasparenti, con le generalità del candidato contenute in un apposito foglio in busta separata. 6. La prova orale è diretta all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e delle sue capacità di applicarle a specifici casi concreti nelle seguenti materie, oltre che in quelle oggetto delle prove scritte: 1) informatica; 2) sistemi informativi; 3) economia politica; 4) matematica; 5) statistica. 7. L'accertamento della conoscenza di questo ultimo gruppo di materie dovrà essere limitato alle esigenze della professione di ragioniere e perito commerciale ed a quelle del controllo sulla contabilità e sui bilanci. 8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno superato la prova scritta conseguendo il punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove. 9. La prova orale avrà la durata di non meno di venti minuti.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1996-10-08;622#art-2

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