Art. 3
Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso
In vigore dal 13 dic 1996
1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ammissione al concorso prescritti dall'art. 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
2. Sono esclusi dal concorso coloro che nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o che nel medesimo periodo abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
3. È inoltre escluso dal concorso, a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio.
4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
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