Art. 1

Nomina a vice sovrintendente

In vigore dal 13 dic 1996
IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell' della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato; Considerato che ai sensi dell'art. 24-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, così come inserito dall' del decreto legislativo n. 197/1995, occorre individuare con apposito regolamento le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli ed esame scritto, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato e la composizione della commissione esaminatrice; Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto testè richiamato; Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988; A D O T T A il seguente regolamento: . Nomina a vice sovrintendente 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato si consegue mediante concorso interno, per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi, con esami finali. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:1996-10-03;604#art-1

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