Art. 8
Formazione ed approvazione delle graduatorie
In vigore dal 13 dic 1996
1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli.
2. Effettuata la valutazione della prova scritta e dei titoli di servizio, la commissione forma due graduatorie, una per gli assistenti capo e l'altra per gli assistenti, agenti scelti ed agenti, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.
3. Ai fini della formazione della graduatoria riservata agli assistenti capo, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'età.
4. Ai fini della formazione della graduatoria riservata agli assistenti, agenti scelti ed agenti, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'età.
5. Con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, vengono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
6. I posti rimasti scoperti in una graduatoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. In tal caso, nel concorso immediatamente successivo si procederà ad attuare il riequilibrio delle percentuali stabilite dal secondo comma dell'art. 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il conferimento dei posti agli assistenti capo nonché agli assistenti, agenti scelti ed agenti.
7. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Storico versioni
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