Art. 3
In vigore dal 23 ott 1996
1. L'osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Ministro della pubblica istruzione presso l'ufficio studi, bilancio e programmazione.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1996-07-31;523#art-3