Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 23 ott 1996
1. L'osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Ministro della pubblica istruzione presso l'ufficio studi, bilancio e programmazione. 2. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
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