Art. 1

In vigore dal 23 ott 1996
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l', comma 3-bis, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 496, che istituisce, presso il Ministero della pubblica istruzione, l'osservatorio per la dispersione scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia, con compiti di valutazione degli interventi attuati e dei risultati conseguiti; Considerato che il predetto , comma 3-bis, del decreto-legge 10 giugno 1994, convertito con legge 8 agosto 1994, n. 496, stabilisce altresì che l'osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione il quale ne determina la composizione con proprio regolamento, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3145/BL del 25 luglio 1996); A D O T T A il seguente regolamento: . 1. L'osservatorio per la dispersione scalastica, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione dall', comma 3-bis, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 496, ha durata triennale. 2. L'osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un vice presidente designato dal Ministro stesso anche al di fuori dei suoi componenti, ed è composto da: 1) un rappresentante del Ministero dell'interno; 2) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; 3) un rappresentante del Ministero della sanità; 4) un rappresentante del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale; 5) cinque rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 6) il vice presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; 7) un rappresentante della Conferenza dei presidenti degli I.R.R.S.A.E.; 8) il dirigente dell'ufficio studi, bilancio e programmazione del Ministero della pubblica istruzione; 9) un provveditore agli studi designato dalla associazione nazionale dei provveditori agli studi con particolari esperienze afferenti alla prevenzione e alla lotta al fenomeno della dispersione scolastica; 10) tre rappresentanti delle associazioni professionali dei docenti; 11) due rappresentanti delle associazioni professionali dei capi d'istituto; 12) tre rappresentanti delle associazioni dei genitori; 13) due ispettori tecnici designati dal Ministro della pubblica istruzione, con particolari competenze in materia di prevenzione della dispersione scolastica; 14) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione. 3. L'osservatorio è validamente costituito nel caso in cui vi sia almeno la metà dei suoi componenti. 4. Alle sedute dell'osservatorio possono partecipare, su convocazione del presidente ovvero per deliberazione adottata a maggioranza, e senza diritto di voto, eventuali rappresentanti di organismi, enti o associazioni nazionali di particolare rilevanza nel campo socio-pedagogico o giuridico-sociale, o altri esperti, nonché rappresentanti dell'associazionismo studentesco, per contribuire alle finalità istitutive. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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