Art. 4

Accesso ai documenti, acquisizione di informazione e attività di referti del Servizio di controllo interno

In vigore dal 27 ott 1996
Accesso ai documenti, acquisizione di informazione e attività di referti del Servizio di controllo interno 1. Il Servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere a tutte le unità organizzative del Ministero, oralmente e per iscritto, qualsiasi atto o notizia necessari allo svolgimento dei suoi compiti e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti. 2. Il Servizio di controllo interno riferisce, con cadenza almeno trimestrale, al Ministro sui risultati della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati e proponendo i possibili rimedi.
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Accesso ai documenti, acquisizione di informazione e attività di referti del Servizio di controllo interno (Art. 4 Regolamento recante norme per l'istituzione del Servizio di controllo interno del Ministero per i beni culturali e ambientali.) — Testo vigente | Portale Normativo