Art. 4
Accesso ai documenti, acquisizione di informazione e attività di referti del Servizio di controllo interno
In vigore dal 27 ott 1996
Accesso ai documenti, acquisizione di informazione
e attività di referti del Servizio di controllo interno
1. Il Servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere a tutte le unità organizzative del Ministero, oralmente e per iscritto, qualsiasi atto o notizia necessari allo svolgimento dei suoi compiti e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.
2. Il Servizio di controllo interno riferisce, con cadenza almeno trimestrale, al Ministro sui risultati della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati e proponendo i possibili rimedi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1996-07-26;528#art-4