Art. 1
Istituzione del Servizio di controllo interno
In vigore dal 27 ott 1996
IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
Visto l'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che prevede che nelle amministrazioni pubbliche vengano istituiti, con regolamenti delle singole amministrazioni, servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il Servizio di controllo interno deve accertare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle previsioni ed agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e dalle direttive emanate dal Ministro, nonché verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa. Il Servizio stabilisce annualmente i parametri e gli indici di rendimento e di controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;
Visto l'art. 3-quater del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1995, n. 273, che detta disposizioni per l'istituzione del Servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione per le amministrazioni che non hanno ancora istituito tali uffici con i regolamenti di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 22 luglio 1996, n. 2475, ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultima parte, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Istituzione del Servizio di controllo interno
1. È istituito il Servizio di controllo interno, in posizione di autonomia, alle dirette dipendenze del Ministro per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato Ministro.
2. Alla direzione del Servizio è preposto un collegio di tre membri nominati con decreto del Ministro, denominato collegio per il controllo interno.
3. Il collegio è costituito da due dirigenti generali appartenenti al ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato Ministero, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative e contabili, gli avvocati dello Stato e i professori universitari ordinari, che ne assume la presidenza. Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio, che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto.
4. Fanno parte del Servizio di controllo interno sei dirigenti del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione centrale del Ministero.
5. Al servizio è assegnato un contingente di dipendenti, non superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali.
6. Per motivate esigenze, l'Amministrazione può altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1996-07-26;528#art-1