Art. 3

Attività del Servizio del controllo interno

In vigore dal 27 ott 1996
1. Nell'esercizio dei suoi compiti il Servizio di controllo interno del Ministero: a) garantisce il controllo sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi approvati, ai sensi delle vigenti disposizioni, ed in particolare, dell'art. 7 della legge 19 luglio 1993, n. 237 e degli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) definisce i modi dell'attuazione del controllo. Stabilisce tempi e modalità di presentazione, delle relazioni che gli uffici del Ministero predispongono sullo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le raccoglie e le elabora; c) accerta la rispondenza dei risultati ottenuti alle disposizioni normative ed agli obiettivi stabiliti nelle direttive del Ministro; d) verifica che l'erogazione degli emolumenti accessori ai dipendenti, avvenga nel rispetto della normativa e delle direttive del Ministro; e) verifica che l'azione amministrativa del Ministero sia in tutte le sue articolazioni efficiente, efficace ed economica, nonché, imparziale e trasparente; f) assicura la definizione dei parametri tecnico-economici della gestione e stabilisce annualmente gli indici di riferimento del controllo esercitato.
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