Art. 6
In vigore dal 2 ott 1996
1. Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 maggio 1996
Il Ministro: LUCHETTI Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 140
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1996-05-06;482#art-6