Art. 3
In vigore dal 2 ott 1996
1. L'esercizio del controllo sull'adempimento dell'obbligo di cui all', da effettuarsi con la cadenza prescritta dai regolamenti comunitari, è attribuito, ai sensi dell', comma 4, della legge n. 491 citata nelle premesse, alle regioni, che espletano i controlli secondo le disposizioni previste dal regolamento CEE n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, servendosi di personale estraneo al macello in possesso di abilitazione rilasciata dal Comitato nazionale bovini istituito con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 2 agosto 1984.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1996-05-06;482#art-3