Art. 4
In vigore dal 2 ott 1996
1. Il personale che ha effettuato la visita di controllo presso lo stabilimento di macellazione redige apposito verbale in tre copie, delle quali una rimane all'organismo regionale, una agli atti dell'opificio visitato, un'altra, infine, va inviata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali.
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Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1996-05-06;482#art-4