Art. 5
In vigore dal 7 giu 1996
1. Fermo restando l'obbligo contributivo alla gestione di cui all', i soggetti già autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatorie possono proseguire tale contribuzione volontaria al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 maggio 1996
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
TREU
Il Ministro del tesoro
DINI
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1996
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 149
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1996-05-02;282#art-5