Art. 1

In vigore dal 7 giu 1996
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l', comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, attraverso l'iscrizione in apposita gestione separata presso l'INPS, in favore dei soggetti che svolgono abitualmente ancorchè non in via esclusiva, le attività di cui all'art. 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei soggetti che svolgono l'attività di incaricato alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426; Visto l', commi 27, 28 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che disciplina i contenuti del connesso obbligo contributivo, con riferimento alla qualificazione del reddito, alla misura percentuale della relativa contribuzione, nonché agli adempimenti che ai fini della predetta iscrizione fanno carico ai lavoratori ed ai committenti dell'attività espletata; Visto l', comma 31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che stabilisce, per i soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti del medesimo , l'applicazione esclusiva delle disposizioni in materia di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza obbligatoria successivamente al 31 dicembre 1995; Visto l', comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, il compito di definire l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti del medesimo , in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l' del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, che differisce i termini di decorrenza dell'obbligo di cui all', comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e regolamenta in materia contributiva; Ritenuto che relativamente alla definizione del rapporto assicurativo, in ossequio alle indicazioni contenute nell', comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la disciplina di tale rapporto si debba tener conto da una parte delle connotazioni di specificità delle attività considerate, spesso caratterizzate da precarietà e dalla esiguità del reddito prodotto, e dall'altra dell'esigenza di assicurare l'effettività della tutela ai soggetti già in età avanzata rispetto alla soglia anagrafica di determinazione della quiescenza lavorativa; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996; Ritenuto di non poter accogliere il rilievo formulato dal predetto consesso relativo alla disposizione di cui all', comma 1, in quanto il riferimento alla misura del 10 per cento non è meramente ripetitivo del disposto dell', comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ma concerne l'aliquota di computo di cui all', comma 8, della legge stessa; Ritenuto, altresì, di non poter accogliere il rilievo avanzato dall'Organo consultivo sulla disciplina della prosecuzione volontaria di cui all' in quanto tale disposizione regola, comunque, gli effetti che l'obbligo contributivo disciplinato dal presente decreto determina sul soggetto tenuto all'obbligo predetto che già sia stato ammesso alla presecuzione volontaria presso diversa gestione obbligatoria; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, eseguita con atto del 22 aprile 1996, n. 9PS/81059; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui all', comma 26, della predetta legge hanno diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, secondo le disposizioni previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. I trattamenti sono liquidati con il sistema contributivo e l'aliquota di computo, di cui all', comma 8, della predetta legge n. 335 del 1995, è stabilità nella misura del 10 per cento. 2. Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell' della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, semprechè in possesso del requisito di età di cui all', comma 20, della legge n. 335 del 1995. 3. I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
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urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1996-05-02;282#art-1

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