Art. 4
In vigore dal 7 giu 1996
1. Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1 aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i soggetti che svolgono le attività lavorative di cui all', comma 26, della legge n. 335 del 1995:
a) in possesso alla medesima data del requisito del sessantacinquesimo anno di età, hanno facoltà di iscriversi alla gestione di cui al presente decreto;
b) al conseguimento, nel corso del predetto quinquennio, del sessantacinquesimo anno di età, possono richiedere la cancellazione dalla gestione.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, i soggetti in possesso del requisito di sessanta anni di età alla medesima data di cui al comma 1 e che alla cessazione dell'attività lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all', possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell'interesse di cui all', comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1996-05-02;282#art-4