Art. 8

In vigore dal 1 giu 1996
1. Ai fini della revisione annuale prevista dall', comma 2, del presente decreto gli iscritti nell'albo sono tenuti a trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno alla Direzione centrale per la fiscalità locale specifica dichiarazione resa ai sensi degli della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nonché, a norma dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le dichiarazioni e la documentazione prevista dall', le attestazioni di pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso relativa ai comuni in concessione, secondo le vigenti norme in materia. 2. La Direzione centrale per la fiscalità locale, nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all', comma 2, ovvero nel caso di invio di documentazione incompleta o irregolare, invita il concessionario a regolarizzare la propria posizione assegnando un congruo termine trascorso il quale, sentita la commissione di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, procede alla sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo per il periodo in cui detta situazione perduri, ovvero, all'eventuale sua cancellazione dall'albo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 aprile 1996 Il Ministro: FANTOZZI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1996 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 284
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