Art. 5
In vigore dal 1 giu 1996
1. Al fine dell'iscrizione nell'albo, la Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze effettua indagini circa i requisiti morali, sulla idoneità tecnico finanziaria a ben condurre la gestione del servizio e sulla inesistenza di cause di incompatibilità nei confronti degli aspiranti all'iscrizione e degli iscritti nell'albo, anche sulla base delle richieste della commissione di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. In relazione a quanto previsto nel comma 1, la Direzione centrale per la fiscalità locale, dispone d'ufficio gli accertamenti necessari a verificare il possesso dei requisiti prescritti avvalendosi all'uopo degli uffici statali nonché, per il tramite delle competenti direzioni regionali delle entrate, delle informazioni fornite dalla Guardia di finanza.
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