Art. 7
In vigore dal 1 giu 1996
1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fisiche debbono produrre la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti tecnici e finanziari prescritti e le dichiarazioni in ordine alle previste incompatibilità in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e alle determinazioni di competenza della commissione, compilando apposito modulario.
2. Per ottenere l'iscrizione nell'albo le società di capitali debbono produrre la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti tecnici e finanziari della società, i requisiti tecnici dei legali rappresentanti della società, i quali dovranno produrre anche le dichiarazioni in ordine alle previste incompatibilità in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e alle determinazioni di competenza della commissione, nonché l'elenco nominativo dei soci della società, compilando apposito modulario.
3. La documentazione da produrre per l'iscrizione nell'albo può essere sostituita, a norma degli della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, dalle relative dichiarazioni sostitutive.
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