Art. 4
In vigore dal 7 lug 1996
1. Per motivate esigenze, il Ministro del bilancio e della programmazione economica può avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, secondo le modalità e con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.
2. La funzione di valutazione dell'operato degli esperti indicati al comma 1, prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, è svolta direttamente dal collegio per il controllo interno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 marzo 1996
Il Ministro: ARCELLI Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 101
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1996-03-22;327#art-4