Art. 2
In vigore dal 7 lug 1996
1. Alla direzione del Servizio è preposto un collegio di tre membri, nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica e costituito da:
a) due dirigenti generali del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
b) un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni amministrative con qualifica non inferiore a consigliere, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari, con funzioni di coordinatore;
2. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale, nell'ambito delle dotazioni del Ministero, per un numero di sei unità scelte tra le qualifiche dirigenziali e le qualifiche funzionali non inferiori all'ottava. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. In sede di prima applicazione, le assegnazioni sono disposte direttamente, con decreto del direttore del servizio per gli affari generali e del personale, valutate le posizioni lavorative e i titoli; successivamente, le assegnazioni sono formalizzate su proposte del coordinatore del Servizio di controllo interno sulla base dei titoli.
3. Le mansioni di segreteria sono disimpegnate dal personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, da assegnare al Servizio in numero di quattro unità di quarta o quinta qualifica funzionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1996-03-22;327#art-2