Art. 3

In vigore dal 7 lug 1996
1. Le funzioni di controllo svolte dal Servizio si esercitano nei confronti dell'attività amministrativa del Ministero in tutti i settori di competenza e nei confronti di tutte le strutture organizzative, ivi compresi il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione di programmi degli investimenti pubblici e la cabina di regia nazionale, con esclusione degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro. 2. Il Servizio accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti da disposizioni normative ed alle direttive emanate dal Ministro e verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, nonché la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa sulla base dei parametri e degli indici di riferimento del controllo prefissati secondo le procedure di cui al successivo comma 5. Il Servizio, nell'espletamento delle sue funzioni, esamina complessi di atti e sequenze procedimentali, effettua accertamenti, rende pareri e formula proposte in ordine ad atti organizzativi, alla razionalità delle procedure, all'efficienza e all'efficacia dell'attività amministrativa e degli strumenti, anche tecnici, da utilizzare. 3. Il Servizio segnala al Ministro, in qualsiasi momento, ogni irregolarità eventualmente riscontrata. 4. Il Servizio, nell'esercizio e per le finalità del controllo, può richiedere alle strutture del Ministero qualsiasi atto, documento o notizia ritenuta utile e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. 5. Il collegio di cui all' determina annualmente, anche su indicazione del Ministro, i parametri e gli indici di riferimento del controllo, sentiti i titolari degli uffici di livello dirigenziale generale ed i responsabili delle unità organizzative del Ministero. 6. Il Servizio trasmette al Ministro, ogni tre mesi, una relazione dettagliata sulle attività di controllo concluse nel trimestre e su quelle in corso, indicandone i tempi previsti per il completamento. Il Servizio riferisce trimestralmente agli organi generali di direzione sui risultati della propria attività.
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