Art. 2

In vigore dal 7 mar 1996
1. Alla direzione del servizio di cui all' è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, di tre membri, nominati con decreto del Ministro e composto da: due dirigenti generali del Ministero ed un membro, con funzioni di presidente, scelto tra magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. 2. Al servizio sono assegnati, con compiti di segreteria, contingenti di funzionari con qualifica dirigenziale e impiegati ordinari, tutti del Ministero, assegnati con decreto del Ministro.
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