Art. 1

In vigore dal 7 mar 1996
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3-ter, comma 2, della legge 11 luglio 1995, n. 273; Considerato che il citato art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993 prevede, al comma 2, l'istituzione nelle amministrazioni pubbliche di servizi di controllo interno e che lo stesso art. 20 dispone, al comma 7, che all'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provveda con regolamenti delle singole amministrazioni; Ritenuto di procedere all'adozione del predetto regolamento con proprio decreto ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, già citata in premessa; Visto il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota prot. n. 2065 del 5 ottobre 1995; Vista l'osservazione della Corte dei conti n. 80/67 del 6 novembre 1995; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, è istituito, presso il Gabinetto del Ministro della pubblica istruzione, un servizio di controllo interno che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.
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