Art. 3
In vigore dal 20 feb 1996
1. All'art. 5, comma 2, del decreto dopo la parola "inammissibili" sono aggiunti i seguenti periodi: "e ne danno contestualmente comunicazione agli interessati. Questi provvedono ad inviare al Ministero del tesoro la documentazione relativa alla certificazione 'antimafià ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante il consorzio o la società, i suoi organi responsabili (presidente, vice presidente, membri del consiglio di amministrazione), nonché i soci (ditte e relativi responsabili), che detengono quote del fondo consortile superiori al 10 per cento e quelli per conto dei quali il consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione".
Il presente regolamento sarà inviato per la registrazione alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 gennaio 1996
Il Ministro: DINI Visto, il Guardasigilli: DINI
Storico versioni
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