Art. 2
In vigore dal 20 feb 1996
1. Le domande di contributo di cui all'art. 4 del decreto sono presentate alle seguenti scadenze decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento: fino al sessantesimo giorno per le perdite subite nell'anno 1991, dal sessantunesimo al centocinquantesimo giorno per le perdite subite nell'anno 1992 e dal centocinquantunesimo giorno al duecentoquarantesimo giorno per le perdite subite nell'anno 1993.
2. All'art. 4, comma 1, lettera a), quinto alinea del decreto, la parola "espresso" è soppressa.
3. All'art. 4, comma 1 del decreto, la lettera f) è soppressa.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1996-01-09;43#art-2