Art. 1

In vigore dal 20 feb 1996
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e, in particolare, le disposizioni del capo V concernenti i consorzi di garanzia collettiva fidi; Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1994, n. 693 (di seguito denominato "decreto"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1994, n. 286 con il quale, ai sensi dell'art. 32 della predetta legge n. 317, è stato adottato il regolamento recante i limiti e le modalità di concessione del contributo statale per il reintegro delle perdite subite dai fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, cooperative e società consortili fra imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi; Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni ed integrazioni al predetto decreto, al fine di agevolare l'attuazione dell'intervento pubblico; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 dicembre 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio in data 9 gennaio 1996; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. All', comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto dopo la parola "domanda" è aggiunta la seguente locuzione: "al lordo delle perdite subite".
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