Art. 4

Procedure finanziarie e contabili

In vigore dal 30 apr 1996
1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli interventi, nei limiti delle somme iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono disposte aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate all'emergenza. Sono altresì autorizzati rimborsi diretti a favore di altre amministrazioni dello Stato nonché di enti pubblici anche territoriali o soggetti privati che siano stati richiesti di concorso nell'effettuazione degli interventi medesimi. 2. Qualora non vi provvedano direttamente, le prefetture assumeranno formali intese con gli enti locali sugli interventi da attuare e sugli oneri finanziari da sostenere. A seguito dell'assunzione di apposita delibera da parte degli enti medesimi, le prefetture provvederanno ad erogare i corrispondenti fondi. 3. Ai fini della rendicontazione delle somme liquidate, gli enti locali sono tenuti a trasmettere alle prefetture competenti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dal completamento dell'intervento, una dettagliata relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 gennaio 1996 Il Ministro dell'interno CORONAS p. Il Ministro del tesoro VEGAS Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1996 Registro n. 1 Interno, foglio n. 235
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