Art. 2

Istituzione di centri di accoglienza

In vigore dal 30 apr 1996
1. I tre centri di accoglienza, nella regione Puglia, previsti dall' del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 sono istituiti nell'ambito dei comuni di seguito indicati: 1) Brindisi; 2) Lecce; 3) Otranto. Qualora se ne ravvisi la necessità, in relazione al modificarsi dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, sentita la regione competente e compatibilmente con le dotazioni di bilancio, può disporre con proprio provvedimento, anche su proposta del commissario straordinario per l'immigrazione, l'attivazione di nuove strutture in altri comuni o la chiusura, anche temporanea, di quelle esistenti.
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