Art. 3
Attuazione e tipologia degli interventi
In vigore dal 30 apr 1996
1. Gli interventi di cui all' e l'attivazione e la gestione delle strutture di cui all' sono disposti dalle prefetture interessate e realizzati dagli enti locali, appositamente individuati, che dovranno provvedervi anche avvalendosi di enti pubblici o privati, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale. Gli interventi medesimi, ove ritenuto utile o necessario, sono attuati direttamente dalle prefetture anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati.
2. Nelle attività di cui all' sono ricomprese le spese per l'allestimento, riadattamento, manutenzione e trasporto di strutture destinate alla temporanea accoglienza degli stranieri, nonché oneri per vitto, vestiario, trasporti, spese igieniche, sanitarie e funerarie.
3. Per la concreta attivazione dei centri di accoglienza destinati all'alloggio e al sostentamento degli stranieri di cui all' e per altre indispensabili forme di assistenza, i prefetti individuano le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze, utilizzando - ove possibile, se immediatamente funzionali e previo parere del Ministero delle finanze - beni immobili di proprietà dello Stato, che sono conferiti in uso gratuito per servizio governativo dall'amministrazione demaniale al Ministero dell'interno ai sensi dell', comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1996-01-02;233#art-3