Art. 4

In vigore dal 27 dic 1995
1. Per il versamento della somma di cui all', comma 2, è istituito il codice-tributo 2021, la cui legenda è la seguente: "somma pari al 20 per cento in caso di fusioni o scissioni societarie - art. 21, legge n. 85/1995". 2. I soggetti eseguono il versamento presso il competente concessionario della riscossione direttamente o mediante delega alle banche, utilizzando la distinta Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D; in caso di pagamento tramite gli uffici postali va utilizzato il bollettino Mod. 31. 3. Il periodo di riferimento da riportare nei modelli di versamento è l'anno in cui si versa l'imposta, nella forma AA.AA. 4. Le avvertenze riportate sugli indicati modelli 22, 31, D vanno integrate con il codice-tributo 2021, di cui al comma 1, ferma la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte. 5. Il tributo, al netto della commissione spettante, va versato per intero all'erario, capitolo 1044 del bilancio dello Stato. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 novembre 1995 Il Ministro: FANTOZZI Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1995 Registro n. 4 Finanze, foglio n. 184
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