Art. 1
In vigore dal 27 dic 1995
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha previsto il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente alla data del 14 gennaio 1995, a condizione che si corrisponda una somma pari al 20 per cento di tali maggiori valori;
Visto l'art. 21, comma 3, del predetto decreto-legge n. 41 del 1995, con il quale si stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 devono presentare apposita istanza all'ufficio delle entrate;
Visto l'art. 47 del predetto decreto-legge n. 41 del 1995, con il quale si dispone che le somme riscosse in applicazione di esso sono riservate all'erario;
Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993;
Visti i decreti del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, concernenti l'approvazione delle distinte di versamento al concessionario e delle deleghe bancarie, pubblicati nel supplemento ordinario n. 5 della Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1994 e il decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, riguardante l'approvazione dei bollettini di conto corrente postale vincolato, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 della Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1994;
Visto l'art. 21, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 1995 secondo cui le disposizioni occorrenti per l'applicazione del citato articolo sono da emanare con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici-tributi per il pagamento della somma prevista dall'art. 21 del decreto-legge n. 41 del 1995;
Visto l', comma 27, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, con cui il termine per il versamento della somma, prevista dal citato art. 21 del decreto-legge n. 41 del 1995, è stato prorogato al 31 ottobre 1995;
Visto l'art. 7, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 ottobre 1995, n. 440, con il quale il termine per il versamento della somma, prevista dal citato art. 21 del decreto-legge n. 41 del 1995 così come modificato dal citato del decreto-legge n. 250 del 1995, è stato ulteriormente prorogato al 15 dicembre 1995;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;
Viste le comunicazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuate, con note dell'8 settembre 1995, n. 3388/UCL e del 16 ottobre 1995, n. 4086;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Le società che hanno deliberato operazioni di fusione o scissione anteriormente al 14 gennaio 1995 e che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, devono, entro il 15 dicembre 1995, presentare apposita istanza in carta libera e conforme allo schema allegato al presente regolamento. L'istanza deve essere consegnata o spedita, in plico senza busta con raccomandata senza avviso di ricevimento, all'ufficio delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale della società incorporante o beneficiaria alla data dell'istanza medesima.
2. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento sono riconosciuti a condizione che venga corrisposta una somma pari al 20 per cento degli importi determinati ai sensi dell'.
3. La predetta somma può essere versata in unica soluzione entro il 15 dicembre 1995.
Storico versioni
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