Art. 3
In vigore dal 27 dic 1995
1. La regolare presentazione dell'istanza ed il versamento delle somme dovute con le modalità e nei termini previsti comporta il riconoscimento dei maggiori valori iscritti anche per i periodi di imposta relativamente ai quali sono stati notificati avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio non divenuti definitivi alla data del 24 febbraio 1995.
2. I giudizi relativi alle controversie riguardanti l'accertamento dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento, pendenti alla data del 24 febbraio 1995, possono essere sospesi all'udienza di discussione a richiesta del contribuente.
3. Gli uffici che hanno emesso l'avviso di accertamento provvedono ai rimborsi e agli sgravi relativi a ciascuno dei periodi di imposta accertati. L'ufficio che ha ricevuto l'istanza, se diverso da quello che ha eseguito l'accertamento, deve comunicare a quest'ultimo che la presentazione dell'istanza stessa ed i conseguenti versamenti sono stati regolarmente effettuati.
4. Gli uffici delle imposte dirette che hanno emesso l'avviso di accertamento devono trasmettere all'organo del contenzioso tributario presso cui pende la controversia un elenco contenente l'indicazione dei contribuenti che hanno presentato le istanze e versato le somme dovute, allegando copia delle istanze stesse. A seguito di tale trasmissione l'organo del contenzioso tributario dichiara estinto il giudizio mediante ordinanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-11-02;525#art-3