Art. 6
Entrata in vigore
In vigore dal 21 dic 1995
1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'installazione sui mezzi di trasporto degli strumenti per la registrazione automatica della temperatura deve essere effettuata entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 settembre 1995
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
CLÒ
Il Ministro della sanità
GUZZANTI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 243
Storico versioni
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