Art. 6

Entrata in vigore

In vigore dal 21 dic 1995
1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'installazione sui mezzi di trasporto degli strumenti per la registrazione automatica della temperatura deve essere effettuata entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 settembre 1995 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato CLÒ Il Ministro della sanità GUZZANTI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1995 Registro n. 1 Industria, foglio n. 243
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