Art. 4
Modalità di controllo e di campionamento
In vigore dal 21 dic 1995
1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere controllata secondo le modalità indicate all'allegato 3.
2. Le modalità di campionamento per il controllo della temperatura degli alimenti surgelati sono riportate all'allegato 4.
3. Gli allegati possono essere modificati o integrati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per adeguarli a nuove tecnologie, a prescrizioni comunitarie e raccomandazioni dell'organizzazione internazionale di metrologia legale o a norme europee in materia di strumenti di misura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-09-25;493#art-4