Art. 6
Norme sulla organizzazione
In vigore dal 21 nov 1995
1. Il Comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta si renda necessario, e comunque almeno una volta al mese, per la trattazione di problematiche di particolare rilevanza.
2. Il Comitato si avvale della collaborazione degli altri uffici del Ministero dell'interno per l'esame di problematiche che coinvolgono la loro competenza.
3. La segreteria del Comitato ha sede presso l'ufficio per l'attuazione della riforma delle autonomie locali e per la tenuta degli statuti. Nell'ambito di detto ufficio è individuato un apposito settore per l'attività di assistenza di cui all', per l'elaborazione informatica degli elementi raccolti con l'attività di monitoraggio ai fini dell'esame e delle conseguenti direttive del Comitato, nonché per la predisposizione delle relazioni di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1995-07-28;459#art-6