Art. 4
Attività di sostegno
In vigore dal 21 nov 1995
1. Il Comitato svolge compiti di sostegno all'azione delle commissioni straordinarie e dei comuni riportati a gestione ordinaria, con le seguenti modalità:
consulenza tecnico-giuridica e gestionale;
attività di coordinamento dei lavori delle commissioni straordinarie al fine di determinare una linea unitaria di intervento negli enti disciolti, attraverso riunioni periodiche dei componenti delle commissioni stesse;
incontri informativi con i componenti delle commissioni straordinarie al fine di determinare una linea unitaria di intervento in tema di gestione del personale e di finanza locale nonché delle ulteriori problematiche di rilievo che scaturiranno dall'applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi;
interventi presso pubbliche amministrazioni centrali e regionali per accelerare le procedure amministrative degli enti disciolti e dei comuni riportati a gestione ordinaria e dirimere gli eventuali conflitti insorti.
2. In ordine alle predette attività, il Comitato svolge una funzione di esame delle problematiche di maggior rilievo e maggiormente ricorrenti e di determinazione di indirizzi che dovranno essere seguiti dall'ufficio di cui al successivo nella quotidiana opera di assistenza e sostegno agli enti locali.
3. Il Comitato esprime altresì pareri a richiesta del Ministro e del direttore generale dell'amministrazione civile ai fini della diramazione di istruzioni con carattere di generalità agli enti locali interessati.
Storico versioni
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