Art. 5

Attività di monitoraggio

In vigore dal 21 nov 1995
1. Il Comitato svolge attività di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie e dei comuni riportati a gestione ordinaria. 2. L'attività di monitoraggio è diretta a fornire elementi di supporto alla attività di sostegno di cui all' ed ai fini della determinazione dei criteri per le relazioni di cui al successivo nonché per studi e relazioni di carattere generale a contenuto statistico, e consiste nella raccolta delle informazioni relative ai servizi ed alle attività svolte dai comuni di cui all' ed assunte mediante gli schemi informativi predisposti a cura dello stesso Comitato. 3. Il monitoraggio per i comuni commissariati viene effettuato mediante rilevazioni con cadenza semestrale per tutta la durata del periodo di commissariamento. 4. Per i comuni restituiti a gestione ordinaria, il periodo di monitoraggio ha una durata pari a quella del commissariamento.
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Attività di monitoraggio (Art. 5 Regolamento recante norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonche' dei comuni riportati a gestione ordinaria.) — Testo vigente | Portale Normativo