Art. 1

In vigore dal 14 ott 1995
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 16 marzo 1984, concernente la disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi; Visti gli articoli 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 e 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed in particolare gli articoli 6 e 8; Ravvisata la necessità di provvedere a modifiche del sopracitato decreto ministeriale 18 febbraio 1984 ed alla fissazione dei metodi di campionamento e di prova per il controllo dei fogli di lamiera di banda stagnata utilizzati per la produzione di contenitori destinati a venire a contatto con gli alimenti; Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 3 dicembre 1991; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Visto il verbale in data 3 giugno 1993 della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 4 maggio 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Nell'allegato I, punto A) Lamiera in banda stagnata, lettera b) rivestimento di stagno, del decreto ministeriale 18 febbraio 1984 il grado di purezza minimo dello stagno viene fissato pari a 99,85%. 2. Nell'allegato I del decreto ministeriale 18 febbraio 1984, la voce "lubrificanti" che figura alla lettera B), viene inserita come lettera c) del punto " A) Lamiera in banda stagnata" e conseguentemente la voce " C) vernici," diventa: " B) Vernici". 3. L'idoneità della lamiera in banda stagnata, utilizzata per la produzione di contenitori destinati a venire a contatto con gli alimenti, dovrà essere accertata con i metodi di prova riportati nell'allegato I del presente regolamento, per la verifica della eventuale presenza di ruggine, graffi di stagno, punti d'arco, zone o punti privi di stagno, inclusioni emergenti, scaglie o fori passanti, grumi di stagno. 4. Sono approvati i metodi di campionamento e di analisi per la verifica dei requisiti di cui al precedente comma 3, riportati nell'allegato I del presente regolamento. 5. Nel caso di prelevamenti effettuati alla produzione il campione deve essere suddiviso in 4 aliquote. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1995-07-13;405#art-1

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