Art. 2

In vigore dal 14 ott 1995
1. Le disposizioni dell' non si applicano alla lamiera di banda stagnata, utilizzata per la produzione di contenitori destinati a venire a contatto con gli alimenti, legalmente prodotta e/o commercializzata in uno degli Stati membri della Comunità europea ed a quella originaria dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 luglio 1995 Il Ministro: GUZZANTI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1995 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 295
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1995-07-13;405#art-2

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