Art. 9

In vigore dal 22 set 1995
1. All'art. 12 del decreto ministeriale n. 339 del 1992 modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 1993 è aggiunto il seguente comma 5: " 5. Le merci di peso pari o inferiore a cinquecento chilogrammi per prodotto sono esentate dalle notificazioni, di cui all', comma 3, del regolamento CEE n. 2251/92; tali merci devono tuttavia essere conformi alle norme di qualità".
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