Art. 10
In vigore dal 22 set 1995
1. L'art. 12-bis del decreto ministeriale n. 339 del 1992, introdotto dall' del decreto ministeriale n. 72 del 1993, è sostituito dal seguente:
" 1. Presso l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, vengono istituiti registri degli operatori e degli importatori, tenuti in forma di anagrafe informatizzata.
2. Il registro degli operatori, comma 1, è diviso in:
a) registro degli operatori che commercializzano in fase di spedizione e all'ingrosso;
b) registro degli operatori autorizzati a gestire impianti di condizionamento.
3. Le domande per l'iscrizione nei registri sono presentate dagli interessati già operanti entro il 31 dicembre 1995.
4. I soggetti non ancora operanti presentano analoga domanda entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività.
5. Le domande, di cui ai commi 3 e 4 devono pervenire all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, utilizzando apposito modello, reperibile presso l'EIMA e gli uffici periferici dell'Istituto per il commercio estero - ICE (allegato 2), il cui fac-simile è allegato al presente decreto (allegato 3)".
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 luglio 1995
Il Ministro: LUCHETTI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 188
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1995-07-11;393#art-10