Art. 8
In vigore dal 22 set 1995
1. Dopo l'art. 11 del decreto ministeriale n. 339 del 1992, modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 1993, è introdotto l'art. 11-bis:
"Art. 11-bis (Esenzioni dall'applicazione delle norme di qualità).
- 1. Non sono soggetti all'obbligo di conformità con le norme comuni di qualità, ai sensi dell', commi 2 e 3, del regolamento CEE n. 1035/1972, gli ortofrutticoli che sono:
a) prodotti e venduti direttamente dal produttore agricolo al consumatore finale;
b) avviati dal produttore agricolo a centri di condizionamento riconosciuti o di deposito;
c) venduti dal produttore agricolo ad operatori commerciali iscritti nell'apposito registro ed avviati a centri di condizionamento riconosciuti o a centri di deposito. Dai centri di deposito il prodotto deve essere avviato unicamente a centri di condizionamento riconosciuti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1995-07-11;393#art-8