Art. 8

In vigore dal 22 set 1995
1. Dopo l'art. 11 del decreto ministeriale n. 339 del 1992, modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 1993, è introdotto l'art. 11-bis: "Art. 11-bis (Esenzioni dall'applicazione delle norme di qualità). - 1. Non sono soggetti all'obbligo di conformità con le norme comuni di qualità, ai sensi dell', commi 2 e 3, del regolamento CEE n. 1035/1972, gli ortofrutticoli che sono: a) prodotti e venduti direttamente dal produttore agricolo al consumatore finale; b) avviati dal produttore agricolo a centri di condizionamento riconosciuti o di deposito; c) venduti dal produttore agricolo ad operatori commerciali iscritti nell'apposito registro ed avviati a centri di condizionamento riconosciuti o a centri di deposito. Dai centri di deposito il prodotto deve essere avviato unicamente a centri di condizionamento riconosciuti".
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