Art. 4
In vigore dal 20 ago 1998
1. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 DICEMBRE 1997, N. 523.
2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 DICEMBRE 1997, N. 523.
3. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 DICEMBRE 1997, N. 523.
4. Il presidente, nei casi in cui vi è particolare urgenza di promuovere, contestare o abbandonare giudizi, adotta i necessari provvedimenti e conferisce il mandato a legali incaricati di rappresentare e difendere l'ente nonché la speciale procura o delega al direttore generale, ai dirigenti o ad altri funzionari per il compimento di determinati atti nell'ambito dei relativi giudizi. I suddetti atti sono sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1995-06-12;329#art-4