Art. 2

In vigore dal 20 ago 1995
1. L'Istituto postelegrafonici provvede al trattamento di quiescenza e previdenza di tutto il personale in servizio presso l'Ente poste italiane. 2. L'Istituto provvede, altresì, ad erogare le prestazioni di assistenza e mutualità a favore del personale di cui al comma precedente, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione degli accordi di lavoro. 3. Nello svolgimento dell'attività istituzionale, l'Ente opera nel rispetto dei principi e delle modalità operative di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e con criteri di economicità e imprenditorialità, al fine di una maggiore efficienza ed efficacia. 4. Nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, l'Istituto ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.
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