Art. 1
In vigore dal 20 ago 1995
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l', comma 11, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che prevede che con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici;
Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208;
Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, e successive modificazioni e integrazioni, recante il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;
Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM/88111/4334/DL/PON del 12 aprile 1995);
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
1. L'Istituto postelegrafonici, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
2. L'Istituto è iscritto alla categoria prima della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni; all'Istituto si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.
3. All'Istituto stesso si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive integrazioni e modificazioni.
4. L'Istituto postelegrafonici ha sede in Roma.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il testo vigente dell' del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è il seguente:
" (Rapporti giuridici). - 1. L'ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero.
2. Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del seguente personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell'inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:
a) personale per il funzionamento delle segreterie particolari del Ministro, del Sottosegretario di Stato e del Gabinetto;
b) personale dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico delle divisioni I, II e III;
c) personale dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico degli uffici I, II, III, IV, V, VI e VIII;
d) personale della direzione centrale servizi radioelettrici nei limiti dell'organico delle divisioni;
e) personale del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nei limiti dell'organico;
f) personale della direzione centrale controllo concessioni, nei limiti dell'organico della divisione prima (tecnica) e dei dirigenti tecnici;
g) personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell'organico del reparto III, ivi compresi i centri fissi ed i gruppi tecnico-operativi mobili di controllo delle emissioni radioelettriche, nonché il personale dei reparti V, VI, VII e VIII addetto al controllo delle concessioni delle telecomunicazioni, proveniente dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici.
3. Gli organi indicati nel comma 2 continuano ad operare nell'ambito del Ministero.
4. Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni continua a prestare servizio presso dette amministrazioni fino al termine del programma triennale di nuovo assetto del personale, permanendo l'onere a carico delle stesse amministrazioni presso le quali il personale svolge la propria opera. Tuttavia, il suddetto personale, su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sarà definitivamente trasferito, nei limiti delle disponibilità di organico, alle amministrazioni medesime.
5. L'ente "Poste Italiane" provvede alla liquidazione in via provvisoria delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 luglio 1994 ed al rimborso del relativo onere al Ministero del tesoro. L'onere delle pensioni per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994 rimane a carico del Ministero del tesoro.
6. Ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto.
7. A decorrere dal 1 agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente "Poste Italiane" provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente "Poste Italiane".
8. L'ente "Poste Italiane" dal 1 agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo è maggiorato del 2,50 per cento.
9. Sono trasferite, a decorrere dal 1 agosto 1994, all'Istituto postelegrafonici le competenze connesse alla liquidazione definitiva ed alla gestione delle partite di pensione del personale dei ruoli degli uffici principali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994.
10. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza indicati ai commi 5 e 9 e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.
11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva. Il provvedimento può prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente "Poste Italiane" nei limiti degli organici rideterminati.
12. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano nonché i trasferimenti presso la medesima di personale proveniente da altre province, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1995-06-12;329#art-1