Art. 6
In vigore dal 10 giu 1995
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 ottobre 1992.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 febbraio 1995
Il Ministro: GAMBINO Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1995
Registro n. 4 Poste, foglio n. 71
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