Art. 1
In vigore dal 10 giu 1995
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni;
Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazionie la società concessionaria SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale è stato approvato il vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;
Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990;
Vista la decisione n. 842 del 31 ottobre 1992 con cui il Consiglio di Stato, sez. VI, ha annullato le disposizioni di cui al comma quarto dell', al comma settimo dell'art. 10, al comma sesto dell'art. 25 e al comma secondo (rectius, comma terzo) dell'art. 26 del citato regolamento;
Considerato che, in esecuzione della citata decisione, si rende necessario riformulare le disposizioni annullate, in modo che esse contemplino, di contro a quello attuale, un "ristoro serio e non fittizio" del danno subito dall'abbonato-utente per gli inadempimenti in ognuna di esse disciplinati;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota GM/86141/4287/DL/Pon del 13 gennaio 1995);
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Dopo il secondo comma dell' del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, è aggiunto il seguente:
"La previsione nel presente regolamento di indennizzi a carico del concessionario non esclude l'azionabilità degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno da inadempimento.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1995-02-13;191#art-1